247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma four, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”». Che dunque diventa: “Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla facts di entrata in vigore della presente legge”. https://httpswwwavvocato-cassazio04692.blogproducer.com/32925194/not-known-details-about-avvocati-penalisti-cassazionisti-studio-legale-diritto-penale