1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina norma di riferimento; le frodi che offendano interessi finanziari dell’Unione europea ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della medesima direttiva. In particolare, nel definire il concetto di https://onelifesocial.com/story3815000/se-desconoce-datos-sobre-reati-violazione-di-propriet-privata