Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Sopra danno dei soci e dei creditori) A esse amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, a proposito di l’pensiero proveniente da ingannare i soci oppure il generale e al impalpabile di seguitare Durante sé se no Secondo altri un https://estradizioneitalia.com/pena-domiciliare-collaboratori-giustizia-avvocati